Ministero Dell’Interno

Ente: Ministero Dell’Interno

Pubblicazione: 27/09/2022

Scadenza: 27/10/2022

N° Gazzetta: 77

Cod. Rif. G.U.: 22E12298

Ente

Ministero Dell’Interno

Pubblicazione

27/09/2022

Scadenza

27/10/2022

N° Gazzetta

77

Cod. Rif. G.U.

22E12298


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Ministero Dell’Interno – Concorso 14 atleti Polizia di Stato

Ministero Dell’Interno – Concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di 14 atleti riconosciuti di interesse nazionale e paralimpico dal Comitato italiano paralimpico, che saranno inquadrati nei ruoli degli agenti tecnici del ruolo del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, con la qualifica di agente tecnico

 
IL CAPO DELLA POLIZIA 
direttore generale della pubblica sicurezza 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato»; 
Vista la  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  recante  il  «Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica»; 
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante  «Modifiche  alle
norme  sullo  stato  giuridico  degli  appartenenti  ai  ruoli  degli
ispettogi e appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza
nonche' disposizioni relative alla Polizia  di  Stato,  alla  Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato»  e,  in  particolare,
l'art. 26, concernente le qualita' di condotta di cui  devono  essere
in possesso i candidati  ai  concorsi  per  l'accesso  ai  ruoli  del
personale della Polizia di Stato; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»  e,  in  particolare,  gli  articoli  22  e
seguenti, in materia di  accesso  ai  documenti  amministrativi  e  i
relativi atti attuativi; 
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo»; 
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega  al  Governo
in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale
dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e  della  Polizia  di
Stato. Norme di coordinamento delle Forze di polizia»; 
Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
Visto il decreto legislativo 28 febbraio  2001,  n.  53,  recante
«Disposizioni integrative e correttive  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 197,  in  materia  di  riordino  delle  carriere  del
personale non direttivo della Polizia di Stato»; 
Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare,  l'art.  35,  comma  6,
circa le qualita' di condotta che devono  possedere  i  candidati  ai
concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato; 
Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  casellario
giudiziale  europeo,  di  anagrafe  delle   sanzioni   amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)»; 
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE»  come
modificato, in particolare, dal decreto legislativo 10  agosto  2018,
n. 101; 
Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198,  modificato
dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.  5,  recante  il  «Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.  6  della
legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, ed in particolare  l'art.
28, che dispone «Per particolari  discipline  sportive  indicate  dal
bando di concorso,  i  limiti,  minimo  e  massimo  di  eta'  per  il
reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze di  polizia
e  del  Corpo  nazionale  dei  vigili   del   fuoco   sono   fissati,
rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni»; 
Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni,  dalla  legge  4   aprile   2012,   n.   35,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» e,
in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via
telematica,  delle  domande  per  la  partecipazione  a  selezioni  e
concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; 
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  recante  il
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
Visto il decreto legislativo 5  ottobre  2018,  n.  126,  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo  29  maggio
2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma  1,  lettera  a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia  di  riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche»»; 
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019,  n.  172,  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi  2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo  29
maggio 2017, n. 95»; 
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale»,  e,  in
particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano  modificazioni  alla
predetta legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e  al
predetto codice dell'amministrazione digitale in materia di identita'
digitale; 
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, concernente
«Attuazione dell'art. 5 della legge 8 agosto  2019,  n.  86,  recante
riordino e riforma delle disposizioni in  materia  di  enti  sportivi
professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo» e, in
particolare, l'art.  44,  recante  «Tesseramento  e  reclutamento  di
atleti paralimpici da parte dei  gruppi  sportivi  della  Polizia  di
Stato - Fiamme oro»; 
Visto l'art.  1,  comma  961-bis,  lettera  b),  della  legge  30
dicembre  2021,  n.  234,  come  modificato  dall'art.   17-bis   del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  recante  «Norme  di  esecuzione  del  testo   unico   delle
disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957»; 
Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  dicembre
1983, n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l'accesso  ai
ruoli del personale della Polizia di Stato che  espleta  funzioni  di
polizia»; 
Visto l'art. 77 del «Regolamento di servizio dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza», di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, che ha, tra l'altro, previsto  la
costituzione dei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme oro»; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante  norme  sull'accesso
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, recante il «Regolamento  recante  disciplina  in  materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del  sistema
pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di  adozione  del
sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
imprese»; 
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 23 giugno 2022, n.
103, recante il «Regolamento relativo ai requisiti e  alle  modalita'
di accesso, nonche' ai requisiti di  idoneita'  psicofisica  per  gli
atleti paralimpici,  alla  «Sezione  paralimpica  Fiamme  oro»  della
Polizia di Stato  e  al  reimpiego  del  personale  non  piu'  idoneo
all'attivita' sportiva paralimpica»; 
Visto il decreto del Capo  della  Polizia  -  Direttore  generale
della pubblica sicurezza del 28 febbraio  2019,  recante:  «Modalita'
per l'impiego nella Sezione paralimpica dei Gruppi sportivi  «Polizia
di Stato - Fiamme oro» del personale della Polizia di Stato  inidoneo
al servizio di Polizia ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e di quello che  accede  al  ruolo
d'onore»; 
Attesa la necessita' di bandire un concorso pubblico, per titoli,
per  l'assunzione  di quattordici  atleti  da  assegnare  ai   gruppi
sportivi «Polizia di Stato -  Sezione  paralimpica  Fiamme  oro»,  da
inquadrare nel ruolo degli agenti e assistenti tecnici del  personale
della Polizia di Stato che espleta  attivita'  tecnico-scientifica  o
tecnica, con la qualifica di agente tecnico; 
Decreta: 
Art. 1 
Posti a concorso 
1.  E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per  titoli,   per   il
reclutamento nei gruppi sportivi  della  Polizia  di  Stato  «Sezione
paralimpica  Fiamme  oro»,  di quattordici  atleti  riconosciuti   di
interesse nazionale e paralimpico dal Comitato  italiano  paralimpico
(di seguito C.I.P.), che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti  e
assistenti tecnici del personale della Polizia di Stato  che  espleta
attivita' tecnico-scientifica o tecnica, con la qualifica  di  agente
tecnico. 
2. I quattordici posti  messi  a  concorso,  per  l'accesso  alla
qualifica iniziale del suddetto  ruolo  degli  agenti  tecnici,  sono
ripartiti come segue: 
a)  Un  atleta,  di  sesso  femminile,  disciplina  scherma  in
carrozzina, specialita' fioretto, categoria di disabilita' A  (Codice
01SC); 
b)  Un  atleta,  di  sesso  maschile,  disciplina  scherma   in
carrozzina, specialita' spada, sciabola, categoria di  disabilita'  A
(Codice 02SC); 
c)  Un  atleta,  di  sesso  maschile,  disciplina  scherma   in
carrozzina, specialita' spada, fioretto, categoria di  disabilita'  A
(Codice 03SC); 
d)  Un  atleta,  di  sesso  femminile,  disciplina  scherma  in
carrozzina, specialita' fioretto, categoria di disabilita' B  (Codice
04SC); 
e) Un atleta, di sesso femminile, disciplina tiro  con  l'arco,
specialita' arco olimpico individuale, categoria  di  disabilita'  W2
(Codice 01TA); 
f) Un atleta, di  sesso  maschile,  disciplina  tiro  a  segno,
specialita' carabina aria compressa  in  piedi  (R4),  carabina  aria
compressa a terra  (R5),  carabina  a  fuoco  50  mt  a  terra  (R9),
categoria di disabilita' SH2 (Codice 01TS); 
g) Un atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto, specialita'
50 mt stile libero, 400  mt  stile  libero,  100  mt  dorso,  100  mt
farfalla, 200 mt misti, categorie  di  disabilita'  S13,  SM13,  SB13
(Codice 01NU); 
h) Un atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto,  specialita'
100 mt stile libero, 100 mt dorso, 100 mt farfalla, 100 mt rana,  200
mt misti categorie di disabilita' S10, SB9, SM10 (Codice 02NU); 
i) Un atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto,  specialita'
100 mt stile libero, 400 mt stile libero,  categorie  di  disabilita'
S6, SB5, SM6 (Codice 03NU); 
l) Un atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto,  specialita'
50 mt stile libero, 100 mt stile libero, 100 mt  farfalla,  categorie
di disabilita' S9, SM9, SB8 (Codice 04NU); 
m) Un atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto, specialita'
100 mt rana, categorie di disabilita' S5, SB4, SM5 (Codice 05NU); 
n) Un atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto, specialita'
100 mt stile libero, 200 mt stile libero, 200 mt misti, categorie  di
disabilita' S5, SB4, SM5 (Codice 06NU); 
o)  Un  atleta,  di  sesso  maschile,  disciplina  sci  alpino,
specialita' slalom speciale, slalom  gigante,  super  gigante,  super
combinata, categoria di disabilita' SITTING - LW 12/1 (Codice 01SA); 
p)  Un  atleta,  di  sesso  maschile,   disciplina   snowboard,
specialita', snowboard cross, banked slalom, categoria di disabilita'
UL (UPPER LIMB) (Codice 01SN). 
3. Nel caso in  cui  i  posti  previsti  per  una  o  piu'  delle
discipline sopra indicate non risultassero coperti, l'amministrazione
puo' assegnarli ad altra disciplina tra quelle indicate al comma 2. 

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