Comando Generale dell’Arma Dei Carabinieri

Ente: Comando Generale dell’Arma Dei Carabinieri

Pubblicazione: 12/07/2022

Scadenza: 11/08/2022

N° Gazzetta: 55

Cod. Rif. G.U.: 22E09009

Ente

Comando Generale dell’Arma Dei Carabinieri

Pubblicazione

12/07/2022

Scadenza

11/08/2022

N° Gazzetta

55

Cod. Rif. G.U.

22E09009


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Comando Generale dell’Arma Dei Carabinieri – Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale – Anno 2022 – 142° Corso

Comando Generale dell’Arma Dei Carabinieri – Concorso per 4.189 allievi carabinieri 142° corso

 
IL COMANDANTE GENERALE 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752 recante «Norme di  attuazione  dello  Statuto  speciale  della
Regione Trentino Alto Adige in materia di  proporzione  negli  uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego» e successive modificazioni; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574 recante «Norme di attuazione dello  statuto  speciale  per  la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione  e  nei   procedimenti   giudiziari»   e   successive
modificazioni; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi» e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali  e  relative
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE»  e
successive modifiche ed integrazioni; 
Visto  il  decreto  ministeriale  28  luglio  2005,   concernente
disposizioni  sui  concorsi  per  l'accesso  al  ruolo  appuntati   e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri riservati ai volontari in ferma
prefissata delle Forze armate e successive modificazioni; 
Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'art.  6
della legge 28 novembre 2005,  n.  246»  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
Visto l'art. 66, comma 10 del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad  assumere,  la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4 del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165 e successive  modifiche,  previa  richiesta  delle
amministrazioni interessate,  corredata  da  analitica  dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente  e  delle  conseguenti
economie  e  dall'individuazioni  delle  unita'  da  assumere  e  dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; 
Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare» e, in  particolare,  gli  articoli
636, 703, 706, 707, 708, 783-bis, 973, 2199, nonche' l'art. 2186, che
fa salva l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non  regolamentari,
delle   direttive,   delle   istruzioni,   delle   circolari,   delle
determinazioni generali  del  Ministero  della  difesa,  dello  Stato
Maggiore della difesa e degli Stati Maggiori di Forza  armata  e  del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»; 
Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione  e  di  sviluppo,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art.  8,  concernente
l'invio, esclusivamente per via  telematica,  delle  domande  per  la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
pubbliche amministrazioni centrali; 
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, recante
«Direttiva tecnica riguardante l'accertamento  delle  imperfezioni  e
infermita' che sono causa di non idoneita'  al  servizio  militare  e
della direttiva  tecnica  riguardante  i  criteri  per  delineare  il
profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati   idonei   al   servizio
militare»; 
Vista  la  direttiva  tecnica  edizione   2016   dell'Ispettorato
generale della sanita'  militare,  recante  «Modalita'  tecniche  per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
Visto  il  comma  4-bis   dell'art.   643   del   citato   Codice
dell'ordinamento militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di  validita'
delle graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso codice; 
Visto il decreto legislativo 27 dicembre  2019,  n.  172  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
Visto il decreto legislativo 27 dicembre  2019,  n.  173  recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle  carriere  del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2,  lettera
a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132; 
Vista la legge 30 dicembre 2021, n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2025»; 
Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine
al personale militare, desumibile dal  combinato  disposto  dell'art.
625, comma  1,  del  citato  decreto  legislativo  n.  66  del  2010,
rubricato  «Rapporti  con  l'ordinamento  generale  del  lavoro  alle
dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche  e  altri   ordinamenti
speciali», dell'art. 19, comma 1, della legge  4  novembre  2010,  n.
183, rubricato «Specificita'  delle  Forze  armate,  delle  Forze  di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco»,  dell'art.  51,
comma 8, ultimo periodo,  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,
rubricato «Programmazione delle assunzioni e norme interpretative»  e
dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
concernente «Personale in regime di diritto pubblico»; 
Considerato che la specialita' sopra descritta si giustifica alla
luce della peculiarita' dello status  e  delle  funzioni  svolte  dal
personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il
citato decreto legislativo n. 66 del 2010 ha cura di  prevedere,  tra
gli altri, il possesso di specifici  requisiti  legati  all'eta',  al
titolo   di   studio,   all'efficienza   fisica    e    al    profilo
psico-attitudinale (articoli 635, 641, 697, 700, 703,  707  e  708  e
successive modifiche); 
Considerato  che  la  cadenza  annuale  del   concorso   per   il
reclutamento degli  allievi  carabinieri  in  ferma  quadriennale  si
evince dall'art. 2199 del citato decreto legislativo n. 66  del  2010
mediante un sistema di programmazione quinquennale nel quale i  posti
sono messi annualmente a concorso  e  i  candidati  possono  fare  in
ciascun anno una sola domanda; 
Considerato che, in coerenza con quanto  sopra  esposto,  non  si
ritiene opportuno ricorrere alla fattispecie di cui all'art. 708  del
citato  decreto  legislativo  n.  66  del  2010,   escludendo   anche
l'applicabilita' di ogni altra normativa vigente a riguardo, in linea
con la piu' recente giurisprudenza (Cons. Stato, Ad. Plen., 28 luglio
2011, n. 14, punto 51; Cons. Stato, sez. III,  14  gennaio  2014,  n.
100; Tribunale amministrativo regionale Lazio, Sez. I bis, 16  luglio
2014, n. 7599; Tribunale amministrativo regionale Lazio, Sez. I  bis,
19 settembre 2014, n. 9863; Tribunale amministrativo regionale Lazio,
sez. I ter, 26 settembre 2014, n. 10026); 
Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova  preliminare  cui
sottoporre i candidati nel  caso  in  cui  il  numero  delle  domande
venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e  con  i
termini di conclusione della relativa procedura concorsuale; 
Valutata la necessita' di disporre, per esigenze  di  impiego  in
Trentino Alto-Adige,  di  personale  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo di cui  all'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni; 
Valutata la necessita', per esigenze info-operative dell'Arma dei
carabinieri,  di  disporre  di  personale  conoscitore  delle  lingue
straniere indicate nell'allegato «C» del presente bando di concorso; 
Ritenuta l'esigenza di  garantire  la  piu'  aderente  e  stabile
distribuzione  delle  risorse  organiche  sul  territorio  nazionale,
prevedendone  il  prevalente  impiego  in   aree   ove   maggiormente
necessitano; 
Ritenuta la necessita' di favorire, mediante il  reclutamento  di
personale  in  possesso   di   particolari   titoli   di   studio   e
qualificazioni, l'alimentazione di  posizioni  organiche  di  profilo
specialistico, con particolare riguardo  per  quelle  in  materia  di
tutela forestale, ambientale e agroalimentare; 
Decreta: 
Art. 1 
Posti a concorso 
1. E' indetto un concorso pubblico, per esami e  titoli,  per  il
reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma  quadriennale  del
ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri.  I  posti  a
concorso sono cosi' ripartiti: 
a)  2.910  riservati,  ai  sensi  dell'art.  703  del   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di
un anno (VFP1)  e  ai  volontari  in  ferma  prefissata  quadriennale
(VFP4), in servizio; 
b) 1.247 riservati, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai cittadini  italiani  che
non abbiano superato il ventiseiesimo anno di eta'; il limite massimo
d'eta' e' elevato  a  ventotto  anni  per  coloro  che  abbiano  gia'
prestato servizio militare; 
c) 32 (di cui 22  tratti  dai  VFP  e  10  tratti  dai  civili)
riservati, ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011,  n.  11,
ai  candidati  in  possesso  dell'attestato  di  bilinguismo  di  cui
all'art. 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  luglio
1976, n. 752 e successive modificazioni. 
Ai sensi dell'art. 703, comma 1-bis, del decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, i posti della riserva a) e quelli riservati ai VFP
della riserva c), eventualmente non ricoperti  per  insufficienza  di
candidati idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a
concorso. 
2. All'atto della presentazione della domanda  di  partecipazione
al concorso con le modalita' di cui all'art. 3, i candidati: 
a) debbono optare per una delle riserve  di  posti  di  cui  al
precedente comma 1, essendo consentito concorrere  per  una  sola  di
esse; 
b) hanno facolta' di esprimere preferenza per la  formazione  e
per l'impiego nelle specializzazioni in materia di tutela  forestale,
ambientale e agroalimentare ai sensi dell'art.  708,  comma  1-bis  e
dell'art. 973, comma 2-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.
66. 
3. E' stabilito in 168 il numero dei  vincitori  di  concorso  da
designare per la formazione e per l'impiego specialistici di  cui  al
precedente  comma  2,  lettera  b),  secondo  le  modalita'  indicate
nell'art. 19. Dette unita' saranno ripartite in numero di: 
a) 117 riservate ai candidati vincitori  del  concorso  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera a); 
b) 51 riservate ai candidati  vincitori  del  concorso  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera b). 
4. Il numero dei posti di cui al precedente comma 1 potra' essere
incrementato qualora dovessero essere  rese  disponibili,  anche  con
diversi provvedimenti normativi, ulteriori risorse finanziarie. 
5. Ai sensi dell'art. 642, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, resta  altresi'  impregiudicata  la  facolta'  di  revocare  o
annullare il bando di concorso, di sospendere  o  rinviare  le  prove
concorsuali,  di  modificare  il  numero  dei  posti,  di  sospendere
l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso,  in  ragione  di
esigenze attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,  nonche'  in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
dovessero impedire o limitare le assunzioni di personale  per  l'anno
2022.  In  entrambi  i  casi,  il  Comando  generale  dell'Arma   dei
carabinieri provvedera' a darne formale comunicazione mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

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