Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari E Forestali

Ente: Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari E Forestali

Pubblicazione: 20/09/2022

Scadenza: 20/10/2022

N° Gazzetta: 75

Cod. Rif. G.U.: 22E11749

Ente

Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari E Forestali

Pubblicazione

20/09/2022

Scadenza

20/10/2022

N° Gazzetta

75

Cod. Rif. G.U.

22E11749


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,

Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari E Forestali – Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 7 posti di assistente di laboratorio nel ruolo del Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari

 
IL DIRETTORE GENERALE 
degli affari generali, delle risorse umane e strumentali 
e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
Visto il decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, comma 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e), e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h),  l),
m), n), o), q), r), s), e z), della legge 7 agosto 2015, n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
Visto in particolare l'art. 35 del citato decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, concernente il «Reclutamento del personale»; 
Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Dipartimento della
funzione  pubblica  contenente  le  «Linee  guida   sulle   procedure
concorsuali»; 
Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, concernente  «Norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3»; 
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; 
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo», come modificato dal  decreto-legge  30
aprile 2022, n. 36,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  22
giugno 2022, n. 79; 
Visto il decreto-legge 30 aprile  2022,  n.  36,  convertito  con
modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79; 
Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  «Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili» e in particolare gli articoli 3 e 18,
comma 2, concernente le quote  d'obbligo  a  favore  delle  categorie
protette; 
Visto il decreto 9 novembre 2021 del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, di concerto con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e il Ministro per le  disabilita',  concernente  le
modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici per i  soggetti  con
disturbi specifici di  apprendimento  ai  sensi  dell'art.  3,  comma
4-bis, del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; 
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120 e successive  modificazioni,
recante «Norme a favore dei privi della  vista  per  l'ammissione  ai
concorsi,   nonche'   alla   carriera   direttiva   nella    pubblica
amministrazione»; 
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed  integrazioni,  legge  quadro  per  l'assistenza,   l'integrazione
sociale e i  diritti  delle  persone  disabili,  come  integrata  dal
decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
Visti i decreti legislativi 9  luglio  2003,  n.  215  e  n.  216
recanti, rispettivamente, l'«Attuazione  della  direttiva  2000/43/CE
per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza  e  dall'origine  etnica»,  e  l'«Attuazione  della   direttiva
2007/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione  e
di condizioni di lavoro»; 
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 8 novembre 2005, n. 246»; 
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.  5,  concernente
l'«Attuazione della direttiva 2006/54/CE  relativa  al  principio  di
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
Visto  il  richiamato  decreto-legge  30  aprile  2022,  n.   36,
convertito con modificazioni dalla legge 22 giugno 2022, n. 79 e,  in
particolare,  l'art.  5  recante   misure   per   il   «Rafforzamento
dell'impiego a favore dell'equilibrio di genere»; 
Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,
convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35 e  successive  modifiche  e
integrazioni e, in particolare, l'art. 8, concernente l'invio per via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive  modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28  dicembre
2002, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il
riordino della  disciplina  sul  diritto  di  accesso  civico  e  gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da
parte delle pubbliche amministrazioni; 
Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio  1994,  n.  174  e  successive  modificazioni,   concernente
«Regolamento recante norme sull'accesso  dei  cittadini  degli  Stati
membri  dell'Unione  europea   ai   posti   di   lavoro   presso   le
amministrazioni pubbliche» ed in  particolare,  l'art.  1,  comma  1,
lettera a); 
Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196,  recante
il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo  del  27  aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo  al
trattamento dei dati personali da parte delle autorita', nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; 
Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE»; 
Vista la normativa in materia di  equipollenze  ed  equiparazione
dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici; 
Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  25  maggio  2022
recante «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici»; 
Vista la comunicazione ai  sensi  dell'art.  34-bis  del  decreto
legislativo n. 165/2001 di cui alla nota 128786 del 18 marzo 2022; 
Fermi restando gli  esiti  della  mobilita'  ai  sensi  dell'art.
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del
personale oggetto del presente bando; 
Visti i Contratti collettivi nazionali  di  lavoro  del  comparto
funzioni centrali (ex comparto Ministeri) 2016-2018  sottoscritto  il
12 febbraio 2018 e 2019-2021 sottoscritto il 9 maggio 2022; 
Visto il Contratto collettivo nazionale integrativo del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali sottoscritto in  data
19 maggio 2009; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179
del 5 dicembre 2019  recante  «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,  a  norma
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,  n.  132
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  55
del 4 marzo 2020) ed in particolare l'art. 3, comma  2,  lettera  c),
relativo ai compiti della Direzione generale degli  affari  generali,
delle risorse umane e per i  rapporti  con  le  regioni  e  gli  enti
territoriali»; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  53
del 24  marzo  2020  che  modifica  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  5  dicembre  2019,  n.  179,  concernente  la
riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali; 
Visto l'art. 7 del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 20 agosto 2019, con il quale il  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali - Ruolo ICQRF e' stato autorizzato ad
indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo  indeterminato
le unita' di personale indicate nella Tabella 7 allegata al  suddetto
provvedimento, tra le quali sette unita' per il profilo professionale
di  assistente  di  laboratorio  (seconda  area  funzionale,   fascia
retributiva F2); 
Visto  il  piano  triennale  del  fabbisogno  di  personale   del
Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali  per  gli
anni 2022-2024; 
Vista la nota del Ministro per la pubblica amministrazione  prot.
n. 2099 dell'11 giugno 2019 con la quale e' stato consentito a questo
Ministero di svolgere direttamente le procedure  concorsuali  per  il
reclutamento delle unita' di personale autorizzate dal citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019; 
Ritenuto di dover procedere all'emanazione del bando del concorso
per il reclutamento di sette assistenti di laboratorio nel ruolo  del
Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualita'  e
della repressione frodi dei  prodotti  agroalimentari  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali; 
Decreta: 
Art. 1 
Posti a concorso 
E' indetto concorso pubblico, per esami, per il  reclutamento  di
un  contingente  complessivo  di sette  unita'   di   personale   non
dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare  nell'area  seconda,
posizione economica F2 nel profilo  professionale  di  assistente  di
laboratorio presso il Dipartimento  dell'ispettorato  centrale  della
tutela  della  qualita'  e  della  repressione  frodi  dei   prodotti
agroalimentari del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali, da assegnare ai seguenti laboratori: 
tre posti presso il Laboratorio di Conegliano/Susegana; 
tre posti presso il Laboratorio di Modena; 
un posto presso il Laboratorio di Salerno. 
Il 20 per cento dei  posti  messi  a  concorso  e'  riservato  al
personale inquadrato nel ruolo dell'ispettorato centrale della tutela
della qualita' e della repressione frodi dei prodotti  agroalimentari
del Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  nei
profili professionali della prima area  funzionale  o  di  quelli  di
livello  retributivo  iniziale  della  seconda  area  funzionale,  in
possesso del titolo di studio di  cui  all'art.  2,  lettera  c)  del
bando. 
In materia  di  riserva  dei  posti  si  applicano,  inoltre,  le
seguenti disposizioni: 
a) ai sensi dell'art. 7, comma 2 della legge 12 marzo 1999,  n.
68, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco  di  cui  all'art.  8,
comma 2 della medesima legge, hanno diritto alla riserva  nei  limiti
della complessiva quota d'obbligo; 
b) ai sensi dell'art. 18, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n.
68, gli orfani e i coniugi superstiti di coloro  che  siano  deceduti
per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero  in  conseguenza
dell'aggravarsi dell'invalidita' riportata per tali cause, nonche'  i
coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per  causa
di  guerra,  di  servizio  e  di  lavoro  e  dei  profughi   italiani
rimpatriati, il cui status e' riconosciuto ai sensi  della  legge  26
dicembre 1981, n. 763, hanno diritto alla riserva  nei  limiti  della
complessiva quota d'obbligo; 
c) ai sensi degli articoli 678 e 1014 del  decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66, il 30 per  cento  dei  posti  e'  riservato  ai
volontari in forma  breve  e  ferma  prefissata  delle  Forze  armate
congedati senza demerito ovvero  durante  il  periodo  di  ferma,  ai
volontari  in  servizio  permanente,  nonche'   agli   ufficiali   di
completamento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma  prefissata
che hanno completato senza demerito la ferma contratta. 
I titoli di riserva di cui al  presente  articolo  devono  essere
posseduti al  termine  della  scadenza  per  la  presentazione  delle
domande ed essere espressamente  dichiarati  nella  stessa;  in  caso
contrario non saranno tenuti in considerazione. 
La riserva di legge  e  i  titoli  di  preferenza  sono  valutati
esclusivamente all'atto della formulazione della  graduatoria  finale
di merito di cui all'art. 10. 
I posti eventualmente  non  coperti  per  mancanza  di  candidati
riservatari  risultati  idonei  saranno  assegnati  ad  altri  idonei
secondo l'ordine di graduatoria finale. 

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