Comando Generale Della Guardia Di Finanza

Ente: Comando Generale Della Guardia Di Finanza

Pubblicazione: 14/01/2022

Scadenza: 13/02/2022

N° Gazzetta: 4

Cod. Rif. G.U.: 22E00101

Ente

Comando Generale Della Guardia Di Finanza

Pubblicazione

14/01/2022

Scadenza

13/02/2022

N° Gazzetta

4

Cod. Rif. G.U.

22E00101


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Comando Generale Della Guardia Di Finanza – Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di 66 allievi ufficiali del ruolo normale – comparti ordinario e aeronavale all’Accademia della Guardia di finanza, per l’anno accademico 2022/2023

                       IL COMANDANTE GENERALE
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell’art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 3, comma 1, il quale dispone che il personale militare e delle Forze di polizia rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti; Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito dalla legge 9 gennaio 1936, n. 75, recante «Modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della regia guardia di finanza», e, in particolare l’art. 5, comma 1; Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, e successive modificazioni, recante «Approvazione del testo del codice civile», e, in particolare, gli articoli 316, 317 e 320; Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza»; Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e, in particolare, l’art. 29; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche»; Visto l’art. 26, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza nonche’ disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell’attivita’ amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche e integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche’ norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica»; Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, e, in particolare, l’art. 4, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell’Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia»; Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’ nonche’ in materia di processo civile», e, in particolare, l’art. 32 concernente l’eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente «Disposizioni per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»; Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all’art. 635 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione»; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, recante «Attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell’amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell’ordinamento militare»; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», e, in particolare, l’art. 66, comma 9-bis; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia», e, in particolare, l’art. 73, comma 14; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, gli articoli 259 e 260; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale»; Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita’ economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19» e, in particolare, l’art. 9-bis; Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita’ economiche e sociali»; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige», e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell’imposta di bollo», e l’art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall’imposta di bollo per copie conformi di atti»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita’ di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246», e, in particolare, gli articoli 583, 584, 586 e 587 concernenti l’accertamento dell’idoneita’ ai servizi di navigazione aerea; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, e successive modificazioni, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme per l’accertamento dell’idoneita’ al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»; Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2001 e successive modificazioni, concernente l’individuazione dei titoli di studio e degli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003, e successive modificazioni, recante «Elenco delle imperfezioni ed infermita’ che sono causa di non idoneita’ ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l’accertamento e la valutazione ai fini dell’idoneita’»; Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante «Regolamento concernente le modalita’ di svolgimento dei corsi di formazione per l’accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche’ le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»; Visto il decreto del Ministro della salute 6 luglio 2020, recante «Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identita’ digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche’ dei tempi e delle modalita’ di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»; Vista la determinazione n. 188523, datata 25 giugno 2013, del Comandante generale della Guardia di finanza e successive modificazioni, concernente le modalita’ per lo svolgimento dell’accertamento dell’idoneita’ attitudinale al servizio nel Corpo della guardia di finanza nei confronti degli aspiranti all’arruolamento; Vista la determinazione n. 152279, datata 1° giugno 2021, del Comandante generale della Guardia di finanza, registrata all’Ufficio centrale del bilancio, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, in data 8 giugno 2021, al n. 2649, concernente l’attribuzione di specifiche competenze alle varie autorita’ gerarchiche del Corpo; Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell’art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni; Viste le «Linee guida per l’implementazione del nuovo sistema addestrativo per il conseguimento del brevetto di pilota militare – edizione giugno 2013 (Integrated Pilot Training System 2020)», approvate dal Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare; Ritenuto di dover riservare dei posti in favore dei candidati in possesso dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e dei candidati appartenenti a una delle categorie di cui all’art. 2151, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 66/2010; Considerata l’opportunita’ che alle prove concorsuali successive alla prova scritta di preselezione venga ammesso un numero di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione nonche’ la copertura dei posti messi a concorso; Determina: Art. 1 Posti a concorso 1. E’ indetto per l’anno accademico 2022/2023 un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di sessantasei allievi ufficiali del ruolo normale – comparti ordinario e aeronavale all’Accademia della Guardia di finanza. 2. I posti disponibili sono cosi’ ripartiti: a) cinquantotto sono destinati al comparto ordinario di cui: 1) uno e’ riservato ai candidati in possesso dell’attestato di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore; 2) uno e’ riservato al coniuge, ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; b) otto sono destinati al comparto aeronavale di cui: 1) quattro alla specializzazione «pilota militare»; 2) quattro alla specializzazione «comandante di stazione e unita’ navale». 3. I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per uno solo dei predetti comparti e specializzazioni. 4. Lo svolgimento del concorso comprende: a) prova scritta di preselezione consistente in un questionario a risposta multipla di cultura generale; b) prova scritta di cultura generale; c) prove di efficienza fisica; d) accertamento dell’idoneita’ psico-fisica; e) accertamento dell’idoneita’ attitudinale; f) prove orali; g) prove facoltative di una lingua straniera e di informatica; h) valutazione dei titoli; i) visita medica di controllo e accertamento dell’idoneita’ al pilotaggio per i concorrenti per la specializzazione «pilota militare». 5. Il corso di Accademia, durante il quale i frequentatori assumono lo status di allievi ufficiali, ha inizio nella data stabilita dal Comando generale della Guardia di finanza e ha durata biennale. Alla fine del biennio, i frequentatori sono ammessi al corso di applicazione, di durata triennale, da frequentare, per due anni, nel grado di sottotenente e, per un anno, nel grado di tenente. 6. Il Corpo della guardia di finanza si riserva, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne’ prevedibili anche connesse all’eventuale proroga del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, la facolta’ di revocare il presente bando, di sospendere, rinviare e modificare le prove concorsuali, di rimodulare, fino alla data di approvazione delle rispettive graduatorie uniche di merito, il numero dei posti, di sospendere l’ammissione al corso di formazione dei vincitori, anche sulla base del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall’Autorita’ di Governo.

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