Ministero Della Giustizia

Ente: Ministero Della Giustizia

Pubblicazione: 18/10/2022

Scadenza: 17/11/2022

N° Gazzetta: 83

Cod. Rif. G.U.: 22E13110

Ente

Ministero Della Giustizia

Pubblicazione

18/10/2022

Scadenza

17/11/2022

N° Gazzetta

83

Cod. Rif. G.U.

22E13110


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Concorso Fiamme Azzurre Polizia Penitenziaria

Concorso pubblico per titoli a complessivi cinque posti nella Sezione paralimpica Fiamme Azzurre del Corpo di polizia penitenziaria


IL DIRETTORE GENERALE
del personale e delle risorse

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del Testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza nonche’ disposizioni relative alla polizia di Stato, alla polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» e in particolare l’art. 26 concernente le qualita’ morali e di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale delle forze di polizia»;
Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 395, e il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull’ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l’art. 35, comma 6, circa le qualita’ morali e di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale di polizia penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita’ di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita’ tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita’ e della parita’ di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e, in particolare, l’art. 5 recante misure per il «Rafforzamento dell’impegno a favore dell’equilibrio di genere»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l’art. 8 concernente l’invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell’attivita’ amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e, in particolare, l’art. 3, comma 7»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95»;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante «Adeguamento delle strutture degli organici dell’amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonche’ istituzioni dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante «Attuazione dell’art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche’ di lavoro sportivo» e, in particolare, l’art. 43, comma 1, concernente l’istituzione della «Sezione paralimpica Fiamme azzurre» del Corpo di polizia penitenziaria e i commi 3 e 4 che prevedono che con decreto del Ministro della giustizia sono stabiliti i requisiti e le modalita’ di accesso nonche’ i requisiti di idoneita’ psicofisica e il reimpiego per il personale non piu’ idoneo all’attivita’ sportiva paralimpica;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2021, n. 212, recante «Regolamento relativo ai requisiti e alle modalita’ di accesso nonche’ ai requisiti di idoneita’ psicofisica per gli atleti paralimpici alla “Sezione paralimpica Fiamme azzurre” del Corpo di polizia penitenziaria e al reimpiego del personale non piu’ idoneo all’attivita’ sportiva paralimpica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, concernente il «regolamento recante modalita’ per l’assunzione di atleti nei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria»;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, e, in particolare, l’art. 28, secondo cui «Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di eta’ per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni»;
Visto l’art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, secondo cui «le disposizioni previste dal medesimo regolamento non trovano applicazione per le procedure di reclutamento e per l’accesso ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da destinare ai gruppi sportivi in qualita’ di atleti o di istruttori»;
Visto l’art. 6, comma 2, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2015, nel quale e’ disposto che «non e’ piu’ applicabile, altresi’, nessuna disposizione di natura regolamentare o amministrativa, che preveda limiti di altezza in materia di reclutamenti del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco»;
Visto l’art. 43, comma 3, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, secondo il quale le Fiamme azzurre reclutano, nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente, con le modalita’ previste dall’art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, nel limite del 5 per cento dell’organico del medesimo gruppo sportivo, atleti tesserati nel Comitato italiano paralimpico attraverso pubblico concorso per titoli;
Vista la tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146;
Considerata l’attuale dotazione organica dei Gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Ritenuta la necessita’ di bandire concorso pubblico per l’assunzione di cinque atleti paralimpici, dei quali uno del ruolo maschile e quattro del ruolo femminile, nella «Sezione paralimpica Fiamme azzurre» del Corpo di polizia penitenziaria»;

Decreta:

Art. 1

Posti disponibili per l’assunzione

1. E’ indetto concorso pubblico, per titoli, a complessivi cinque posti nella «sezione paralimpica Fiamme azzurre» del Corpo di polizia penitenziaria, di cui un posto nel ruolo maschile e quattro posti nel ruolo femminile, riservato ad atleti paralimpici con disabilita’ fisiche o sensoriali, inseriti dal Comitato italiano paralimpico (C.I.P.) nel «Club italia paralimpico» ovvero comunque riconosciuti atleti paralimpici di interesse nazionale dal predetto Comitato, ovvero dalle Federazioni sportive di riferimento.
2. I posti messi a concorso sono ripartiti per discipline sportive nel modo seguente:

ruolo maschile:

===================================================================== | | | Categoria | | | Disciplina | Specialita  |disabilita’|Posti | +============+===================================+===========+======+ | |«Long distance, Middle distance, | | | |Sci nordico |Sprint»  | Sitting  | 1  | +————+———————————–+———–+——+
ruolo femminile:

==================================================================== | | | Categoria | | | Disciplina | Specialita  |disabilita |Posti | +===============+===============================+===========+======+ | Judo |«+ 70 Kg»  | J2 | 1 | +—————+——————————-+———–+——+ | |«100 metri farfalla, 100 metri | | | | Nuoto |dorso, 100 metri stile libero» | S12/S13  | 1 | +—————+——————————-+———–+——+ | |«100 metri dorso; 200 metri | | | | |misti, 400 metri stile libero, | | | | Nuoto |50 metri stile libero»  | S8/SM8  | 1 | +—————+——————————-+———–+——+ |Tiro con l’arco|«Compound open»  | W2  | 1 | +—————+——————————-+———–+——+
3. Nel caso in cui i posti previsti per una o piu’ discipline non risultassero coperti, l’amministrazione puo’ assegnarli ad altra disciplina fra quelle indicate al comma 2.
4. L’amministrazione penitenziaria si riserva la facolta’ di revocare o annullare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche’ le connesse attivita’ di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento dei vincitori, il numero dei posti – in aumento o in decremento – sospendere la nomina dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne’ prevedibili, nonche’ in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per gli anni 2022-2023.
Di quanto sopra si provvedera’ a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – e nel sito istituzionale http://www.giustizia.it/
5. I vincitori del concorso sono nominati agenti del Corpo di polizia penitenziaria.

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