Ministero Della Difesa

Ente: Ministero Della Difesa

Pubblicazione: 14/06/2022

N° Gazzetta: 47

Cod. Rif. G.U.: 22E07361

Ente

Ministero Della Difesa

Pubblicazione

14/06/2022

N° Gazzetta

47

Cod. Rif. G.U.

22E07361


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Ministero Della Difesa – Modifica del bando di reclutamento di 6000 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) nell’Esercito italiano, per il 2022

Ministero Della Difesa
Modifica bando di reclutamento 6000 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) per Esercito italiano, – Anno 2022


 
IL VICE DIRETTORE GENERALE 
per il personale militare 
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente
«Codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento   militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
Visto il decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0023457  del
21 gennaio 2022, emanato dalla Direzione generale  per  il  personale
militare (DGPM), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed  esami»  -  n.  11  dell'8
febbraio 2022, con il quale e' stato indetto, per il 2022,  il  bando
per il reclutamento di seimila volontari in ferma  prefissata  di  un
anno (VFP 1) nell'Esercito e successiva modifica; 
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n.  173,
che ha modificato l'art. 640 del decreto legislativo 15  marzo  2010,
n. 66, con l'introduzione dei commi 1-bis e 1-ter; 
Visto il foglio M_D AE1C1B2 REG2022 0178580 del 17  maggio  2022,
con  il  quale  lo  Stato  Maggiore  dell'Esercito  ha   chiesto   di
modificare, nei termini ivi indicati, il bando di reclutamento; 
Tenuto  conto  che  l'art.  1,  comma  6   del   citato   decreto
dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022  0023457  del  21  gennaio  2022,
prevede  la  possibilita'  di  apportare  modifiche   al   bando   di
reclutamento; 
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro  n.  1,  foglio  n.  390 -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
DGPM; 
Visto il decreto dirigenziale in data 7 maggio 2020 -  registrato
alla Corte dei conti il 27 maggio 2020, al n. 1456 - con il quale  al
dirigente dott. Alfredo Venditti e'  stato  conferito  l'incarico  di
vice direttore generale della Direzione  generale  per  il  personale
militare; 
Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale n.  M_D  AB05933  REG2022
0002851 del 5 gennaio 2022, emanato  dalla  DGPM  con  cui,  al  vice
direttore della DGPM  dirigente  dott.  Venditti  Alfredo,  e'  stata
conferita  la  delega  all'adozione  di  taluni  atti   di   gestione
amministrativa in materia di reclutamento del personale  delle  Forze
armate e dell'Arma dei carabinieri; 
Decreta: 
L'art. 10 del decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2022 0023457
del 21 gennaio 2022 e' cosi' modificato: 
«1. Il CSRNE e' delegato dalla DGPM a convocare presso i Centri
di selezione o enti o Centri sportivi indicati dalla Forza  armata  i
candidati per le prove di efficienza fisica e per l'accertamento  dei
requisiti   psico-fisici   e   attitudinali,    attingendo    dalla/e
graduatoria/e di cui al precedente art. 9 entro i limiti  di  seguito
indicati: 
a) 1° blocco: 15.000 per incarico/specializzazione che  sara'
assegnato/a dalla Forza armata; tutti i partecipanti al  reclutamento
per gli  incarichi  di  «Elettricista  infrastrutturale»,  «Idraulico
infrastrutturale», «Muratore», «Falegname», «Fabbro» e «Meccanico  di
mezzi e piattaforme»; 
b) 2° e 3° blocco: 14.000 per  incarico/specializzazione  che
sara'  assegnato/a  dalla  Forza  armata;  tutti  i  partecipanti  al
reclutamento per gli incarichi  di  «Elettricista  infrastrutturale»,
«Idraulico infrastrutturale»,  «Muratore»,  «Falegname»,  «Fabbro»  e
«Meccanico di mezzi e piattaforme». 
I candidati che non si presenteranno nei  tempi  stabiliti  nella
convocazione saranno considerati rinunciatari, tranne che in caso di: 
a) eventi avversi  di  carattere  eccezionale  che  impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi  nei
tempi, nella sede e nel giorno previsto; 
b) concomitante  svolgimento  di  prove  nell'ambito  di  altri
concorsi indetti dalle Forze armate o dalle Forze di polizia ai quali
i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare; 
c) eventi  luttuosi  per  la  perdita  del  coniuge,  genitore,
figlio/a, fratello/sorella, verificatisi  in  data  non  anteriore  a
sette giorni rispetto a quella di prevista presentazione; 
d) contestuale partecipazione alle prove dell'esame di Stato; 
e) eventuali altre cause  riconosciute  valide  dal  Centro  di
selezione. 
In tali ipotesi gli interessati dovranno  inviare  un'istanza  di
nuova convocazione entro le ore  13,00  del  giorno  feriale  (sabato
escluso)  antecedente  quello  di  prevista  presentazione,  mediante
messaggio   di   posta   elettronica   certificata   -    utilizzando
esclusivamente  un  account  di  posta  elettronica   certificata   -
all'indirizzo  centro_selezione@postacert.difesa.it  ovvero  mediante
messaggio  di  posta  elettronica  -  utilizzando  esclusivamente  un
account      di      posta      elettronica      -      all'indirizzo
centro_selezione@esercito.difesa.it - indicando il concorso al  quale
partecipano. A tale messaggio dovra' comunque essere  allegata  copia
per immagine  (file  in  formato  PDF)  di  un  valido  documento  di
identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, come definito
al precedente art. 3, comma 3 nonche' della  relativa  documentazione
probatoria. 
La riconvocazione, che potra' avvenire solo  compatibilmente  con
il periodo di svolgimento delle prove di efficienza  fisica  e  degli
accertamenti   psico-fisici   e   attitudinali,   verra'   effettuata
esclusivamente  mediante  messaggio  di  posta  elettronica   inviato
all'indirizzo fornito in fase di accreditamento. 
Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti  nei
casi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e). 
Inoltre, le istanze trasmesse con  modalita'  diverse  da  quella
sopraindicata o  carenti  della  documentazione  probatoria  e/o  del
documento di identita' dell'istante saranno considerate irricevibili. 
2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneita' o rinuncia degli  arruolandi  di
cui  al  precedente  comma  1,  su  richiesta  dello  Stato  Maggiore
dell'Esercito, la DGPM autorizzera' l'invio di un ulteriore numero di
candidati, compresi nella graduatoria di cui al  precedente  art.  9,
presso i Centri di selezione o enti o Centri sportivi indicati  dalla
Forza  armata  per  l'accertamento  dei  requisiti   psico-fisici   e
attitudinali, fino al raggiungimento dei posti disponibili  per  ogni
blocco. 
3. Il giudizio derivante dalle  prove  di  efficienza  fisica  e'
definitivo e sara' reso noto ai candidati seduta stante. 
4. I candidati esclusi  alle  prove  di  efficienza  fisica,  per
rifiuto all'effettuazione delle prove o  per  parziale  presentazione
della   documentazione   richiesta,   potranno    avanzare    ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in
alternativa, ricorso straordinario  al  Presidente  della  Repubblica
(per il quale e' dovuto - ai  sensi  della  normativa  vigente  -  il
contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro  sessanta
e  centoventi  giorni   dalla   data   di   notifica   del   relativo
provvedimento. 
5. Tutti i convocati (di sesso sia maschile sia femminile) devono
presentarsi alle prove  di  efficienza  fisica,  da  svolgersi  nelle
modalita'  di  cui  all'allegato  G  del  presente  bando,   e   agli
accertamenti   psico-fisici   e   attitudinali   con   la    seguente
documentazione: 
a) documento di riconoscimento in corso di validita'; 
b) certificato medico, in corso di  validita'  (il  certificato
deve avere validita' annuale), attestante  l'idoneita'  all'attivita'
sportiva  agonistica  per  l'atletica  leggera   ovvero   una   delle
discipline  sportive  riportate  nella  tabella  B  del  decreto  del
Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico
appartenente  alla  Federazione  medico-sportiva  italiana  ovvero  a
struttura sanitaria pubblica o privata accreditata  con  il  Servizio
sanitario nazionale (SSN) ovvero da un medico (o struttura  sanitaria
pubblica o privata) autorizzato  secondo  le  normative  nazionali  e
regionali e che  esercita  in  tali  ambiti  in  qualita'  di  medico
specializzato  in  medicina  dello  sport.  La  mancata  o   difforme
presentazione  di  tale  certificato  comportera'  l'esclusione   dal
reclutamento; 
c)  se  concorrenti  di  sesso  femminile,  originale  o  copia
conforme del referto del test di gravidanza - in quanto lo  stato  di
gravidanza  costituisce   temporaneo   impedimento   all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare (ai sensi dell'art. 580, comma  2
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90)  -
eseguito presso  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o
privata accreditata con il SSN in data non anteriore a cinque  giorni
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici; 
Ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 27 dicembre  2019,
n. 173, che ha modificato l'art. 640 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, con l'introduzione dei commi 1-bis e 1-ter, le aspiranti
agli arruolamenti nelle Forze armate  che  si  trovano  in  stato  di
gravidanza e non possono  essere  sottoposte  agli  accertamenti  per
l'idoneita' fisio-psico-attitudinale al servizio  militare  ai  sensi
del regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche  in  deroga,  per  una
sola volta, ai limiti di eta', a  svolgere  i  predetti  accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo  alla  cessazione  di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su istanza di parte, quando  il  suddetto  stato  di
temporaneo  impedimento  cessa  in  data  compatibile  con  i   tempi
necessari per la definizione della graduatoria; 
d) la seguente documentazione, formante il Protocollo sanitario
unico (PSU), che costituisce l'elenco omogeneo  delle  certificazioni
di base richieste per l'effettuazione degli accertamenti psico-fisici
nell'ambito dell'iter di  reclutamento  quale  VFP  1  nell'Esercito,
nella Marina militare e nell'Aeronautica militare: 
originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici ed
esami strumentali, corredati  di  referto,  rilasciati  da  struttura
sanitaria pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il
Servizio sanitario nazionale (SSN) in data non anteriore a  sei  mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici: 
emocromo; 
VES; 
glicemia; 
creatininemia; 
trigliceridemia; 
colesterolemia; 
bilirubinemia diretta e indiretta; 
gamma GT; 
transaminasemia (GOT eGPT); 
analisi delle urine con esame del sedimento; 
markers virali: anti HAV (IgM edIgG),  Hbs  Ag,  anti  HBs,
anti HBc e anti HCV; 
ricerca anticorpi per HIV; 
referto test intradermico Mantoux o Quantiferon in  data  non
anteriore  a  sei  mesi  rispetto  a  quella  di  presentazione  agli
accertamenti psico-fisici rilasciato da struttura sanitaria pubblica,
anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  SSN;  in  caso  di
positivita' e' necessario  presentare  anche  il  referto  dell'esame
radiografico del torace in due proiezioni standard  antero-posteriore
e latero-laterale o il certificato di eventuale, pregressa,  avvenuta
vaccinazione con BCG; 
referto drug test urine, rilasciato  da  struttura  sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN,  relativo
ad amfetamine, cocaina, oppiacei e cannabinoidi in data non anteriore
a un mese  rispetto  a  quella  di  presentazione  agli  accertamenti
psico-fisici; 
certificato  di  stato  di  buona  salute  che   attesti   la
presenza/assenza di pregresse  manifestazioni  emolitiche,  di  gravi
manifestazioni   immunoallergiche,   di    gravi    intolleranze    e
idiosincrasie a farmaci o alimenti, la presenza/assenza di  patologie
rilevanti ai fini del reclutamento,  rilasciato  dal  proprio  medico
curante in data non  anteriore  a  sei  mesi  rispetto  a  quella  di
presentazione agli accertamenti psico-fisici e redatto  conformemente
all'allegato C al presente bando; 
se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme
del referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura  sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il  SSN  in  data
non anteriore a sei mesi rispetto  a  quella  di  presentazione  agli
accertamenti psico-fisici. 
6. I candidati che ne sono in  possesso,  potranno  produrre,  in
sostituzione della documentazione  di  cui  al  precedente  comma  5,
lettera d), la Certificazione  sanitaria  unica  (CSU)  in  corso  di
validita' (un anno), attestante  l'idoneita'  sanitaria  ottenuta  in
precedenti iter  di  reclutamento  quale  VFP1  nell'Esercito,  nella
Marina militare e nell'Aeronautica militare. La CSU e' rilasciata dal
Presidente della Commissione medica  a  ciascun  candidato  risultato
«idoneo» al  termine  delle  visite  e  degli  accertamenti  sanitari
concorsuali, con conseguente assegnazione del profilo sanitario. Tale
certificazione, conforme al format in Allegato D al  presente  bando,
sara' valida e presentabile presso qualsiasi Centro  di  selezione  e
reclutamento delle Forze armate, a livello interforze,  entro  l'arco
temporale di un anno dal rilascio e non potra' essere prorogata. 
La CSU non costituisce certificato medico  di  idoneita'  di  cui
all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n.  445/2000,
ma provvedimento amministrativo collegiale emanato da una Commissione
medica che ha valore di accertamento dello stato fisico e  di  salute
dell'interessato in un dato momento e, come tale,  puo'  indicare  il
periodo di validita' delle attestazioni in esso contenute,  anche  di
un anno, analogamente alla durata dei certificati  medici  rilasciati
per l'attivita' sportiva. La  validita'  annuale  della  CSU  non  e'
relativa ai singoli referti  presentati  dall'interessato,  rimanendo
gli  stessi  vincolati  alla  rispettiva  validita'   temporale,   ma
all'esito del giudizio di idoneita' decretato dalla Commissione,  che
tiene  conto  dell'insieme  delle  certificazioni  prodotte  e  delle
risultanze delle visite mediche. 
La CSU verra' rilasciata al candidato che in sede di accertamento
psico-fisico: 
a) ne sia sprovvisto (ossia, in caso di prima presentazione  ad
un concorso o in caso di smarrimento della stessa); 
b) ne sia provvisto ma abbia richiesto la revisione del profilo
sanitario,   sottoponendo   alla   Commissione    nuovi    esami    e
certificazioni, salvo non decida di sottoporsi nuovamente, a  proprio
carico, a tutti gli accertamenti previsti; 
c) ne sia provvisto ma sia considerato dal  medico  esaminatore
da assoggettare a revisione qualora, a seguito  di  visita  generale,
sorgessero dei dubbi sulla corrispondenza del profilo  del  candidato
rispetto allo stato di salute accertato al momento della  visita.  In
tal  caso,  una  eventuale  revisione  del  profilo   sanitario   non
prolunghera' la validita' della CSU esibita ma solo un  aggiornamento
della stessa. 
Il candidato dovra' aver cura di conservare ed esibire la CSU  in
occasione di future visite mediche previste nei concorsi quale VFP  1
nelle Forze armate. In  caso  di  smarrimento,  il  candidato  dovra'
ripetere ed esibire al  successivo  Centro  di  selezione,  tutta  la
documentazione prevista dal relativo bando di reclutamento. 
Il candidato in possesso della  CSU  verra'  comunque  sottoposto
alla visita medica  generale  conclusiva  nonche'  al  controllo  dei
parametri fisici quali composizione corporea, forza muscolare e massa
metabolicamente attiva, che  dovranno  essere  comunque  misurati  in
occasione di ogni singolo concorso,  a  prescindere  dalla  validita'
della CSU. 
7. Le commissioni di cui all'allegato B,  comma  1,  lettera  b),
presa visione della documentazione sanitaria elencata nel  precedente
comma  3,  disporranno   l'esecuzione   dei   seguenti   accertamenti
specialistici e strumentali: 
a) visita medica generale; 
b) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
c) visita oculistica; 
d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
e) valutazione della personalita'  previa  somministrazione  di
appositi test, colloquio psicologico e visita psichiatrica; 
f) accertamenti volti  alla  verifica  dell'abuso  abituale  di
alcool in base  all'anamnesi,  alla  visita  medica  diretta  e  alla
valutazione degli esami ematochimici (gamma  GT,  GOT,  GPT  eMCV)  e
conferma  dell'eventuale  sospetto  mediante  ricerca  ematica  della
transferrina carboidrato carente (CDT), con rinvio  del  candidato  a
data utile  per  l'esecuzione  in  proprio  di  tale  accertamento  e
consegna del relativo referto alla commissione per  gli  accertamenti
psico-fisici e attitudinali; 
g)   ogni   ulteriore   indagine   clinico-specialistica,    di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame  radiologico)  ritenuta
utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e  medico-legale
dei concorrenti. Nel caso in cui si  renda  necessario  sottoporre  i
concorrenti   a   indagini    radiografiche,    indispensabili    per
l'accertamento e la valutazione di eventuali  patologie,  in  atto  o
pregresse, non altrimenti  osservabili  ne'  valutabili  con  diverse
metodiche o visite specialistiche, gli stessi dovranno sottoscrivere,
dopo  essere  stati  edotti  dei  benefici  e  dei  rischi   connessi
all'effettuazione  dell'esame,  apposita  dichiarazione  di  consenso
informato; 
h) ripetizione, ove necessario, di test/esami  diagnostici  che
necessitano di un aggiornamento in sede di selezione. 
Le commissioni di  cui  all'allegato  B,  comma  1,  lettera  b),
giudicheranno inidonei i candidati che  presentino  tatuaggi  quando,
per la loro sede, siano contrari al decoro dell'uniforme -  e  quindi
visibili con l'uniforme di servizio estiva,  le  cui  caratteristiche
sono    visualizzabili    nel     sito     internet     dell'Esercito
(www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/uniformi) - ovvero,
se posti nelle zone coperte dall'uniforme, risultino, per  contenuto,
di discredito alle istituzioni. 
La commissione per gli accertamenti psico-fisici,  presa  visione
della documentazione  sanitaria  elencata  nel  precedente  comma  3,
rinviera' i candidati a data successiva  ove  rilevi  l'incompletezza
della  documentazione  sanitaria  presentata  relativa   agli   esami
ematochimici indicati. 
I candidati rinviati a data successiva  per  incompletezza  della
documentazione sanitaria presentata,  qualora  all'atto  della  nuova
convocazione  risultino  ancora   sprovvisti   della   documentazione
sanitaria richiesta, saranno esclusi dal concorso. 
8. Per essere giudicati idonei agli accertamenti  psico-fisici  i
candidati dovranno essere: 
a) riconosciuti esenti: 
1)  dalle  imperfezioni/infermita'  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  90  e  alle  vigenti
direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4
giugno 2014. In particolare, gli  accertamenti  psico-fisici  saranno
volti a verificare, fra l'altro, il  possesso  dei  parametri  fisici
correlati alla composizione corporea, alla  forza  muscolare  e  alla
massa metabolicamente attiva rientranti  nei  valori  limite  di  cui
all'art. 587 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90, come sostituito dall'art. 4, comma  1,  lettera  c)  del
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che
verranno accertati con le modalita' previste dalla Direttiva  tecnica
dello Stato  Maggiore  della  difesa  -  Ispettorato  generale  della
sanita' militare - edizione 2016, citata nelle premesse; 
2)   da   altre   patologie   ritenute   incompatibili    con
l'espletamento del servizio quale volontario in servizio permanente; 
3) da patologie per le quali e' prevista  l'attribuzione  dei
coefficienti  3  o  4  nelle  caratteristiche  somato-funzionali  del
profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario
di cui al decreto del Ministro della  difesa  4  giugno  2014,  fatto
salvo quanto specificato al successivo art. 14, comma 3; 
b) in possesso dei seguenti specifici requisiti: 
1) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi  16/10  e
non inferiore a 7/10 nell'occhio che  vede  meno,  raggiungibile  con
correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un
solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un  solo  occhio,
per gli altri vizi di refrazione; campo  visivo,  senso  cromatico  e
motilita' oculare normali; 
2) perdita uditiva: 
monolaterale: valori compresi tra 20 e 30 dB; 
bilaterale: p.p.t. compresa entro il 25%; 
monolaterale o bilaterale isolata <=30 dB per le  frequenze
tra 500 e 3000 Hz e <=35 dB a 250 - 4000 - 6000 - 8000 Hz. 
Le  commissioni,  senza  procedere   agli   altri   accertamenti,
adotteranno il giudizio di inidoneita' nei  confronti  dei  candidati
riscontrati           affetti            dalle            sopracitate
imperfezioni/infermita'/patologie a seguito di uno degli accertamenti
di cui al precedente comma 5, ovvero che non  risultino  in  possesso
dei predetti requisiti specifici,  comunicando  le  motivazioni  agli
stessi e sottoponendo loro alla firma apposito foglio di notifica del
provvedimento. 
Saranno  giudicati  idonei  i  concorrenti  ai  quali  sia  stato
attribuito,  secondo  i  criteri  di  cui  al  presente   comma,   il
coefficiente   1   o   2   in    ciascuna    delle    caratteristiche
somato-funzionali di  seguito  indicate:  psiche  (PS);  costituzione
(CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato  respiratorio  (AR);
apparati vari  (AV);  apparato  osteoartromuscolare  superiore  (LS);
apparato osteoartromuscolare inferiore (LI); vista (VS); udito  (AU).
Per    quanto    concerne    l'eventuale    deficit    di    glucosio
6-fosfato-deidrogenasi  (G6PD),  ai  fini  della  definizione   della
caratteristica somato-funzionale AV-EI,  al  coefficiente  attribuito
sara' aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito». 
Per tutti  i  casi  di  temporaneo  impedimento  all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare,  ad  eccezione  dello  stato  di
gravidanza - per il quale si richiama quanto indicato nel  precedente
comma 5, lettera c) - o di  temporanea  inidoneita',  le  commissioni
disporranno l'esclusione dal reclutamento. 
9. Nei confronti dei concorrenti che saranno riconosciuti affetti
da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e presumibile breve
durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione
migliorativa tale da lasciar prevedere la possibile guarigione  entro
i successivi trenta  giorni,  le  commissioni  per  gli  accertamenti
psico-fisici e attitudinali  rinvieranno  il  giudizio,  fissando  il
termine entro il quale sottoporli ad accertamento definitivo  per  la
verifica del possesso dell'idoneita' psico-fisica. 
10. I candidati saranno altresi'  sottoposti  alla  verifica  del
possesso delle capacita' attitudinali,  come  da  Direttive  tecniche
vigenti, necessarie per assicurare un corretto e continuo svolgimento
dei compiti previsti per i VFP 1. 
Il giudizio derivante dalla suddetta valutazione e' definitivo  e
sara' reso noto ai candidati seduta stante mediante  apposito  foglio
di notifica. 
11. Al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali  le
commissioni formuleranno un giudizio di  idoneita'  con  attribuzione
del profilo sanitario. Tale valutazione sara'  svolta  in  base  alle
modalita' specificate nelle  direttive  della  Forza  armata  vigenti
all'atto  dell'effettuazione  degli  accertamenti  e  secondo  quanto
previsto dalla direttiva di cui al decreto del Ministro della  difesa
4 giugno 2014, ovvero di inidoneita',  che  comportera'  l'esclusione
dal reclutamento. Il  giudizio,  con  determinazione  dei  presidenti
delle commissioni delegate dalla DGPM alle predette incombenze, sara'
comunicato ai candidati mediante apposito foglio di notifica. 
12. I candidati esclusi o inidonei agli accertamenti psico-fisici
e attitudinali potranno avanzare ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo  regionale  del  Lazio  o,  in  alternativa,   ricorso
straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  (per  il  quale  e'
dovuto - ai sensi della normativa vigente - il  contributo  unificato
di euro 650,00), rispettivamente entro sessanta e  centoventi  giorni
dalla data di notifica del relativo provvedimento. 
13. Per le sole esclusioni/inidoneita' relative agli accertamenti
psico-fisici, inoltre, e' data facolta' di avanzare,  entro  quindici
giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, motivata  e
documentata istanza di riesame, il cui  modello  e'  disponibile  nel
portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa -
da allegare necessariamente (come file in formato PDF) a un messaggio
di  posta   elettronica   certificata   da   inviare,   all'indirizzo
centro_selezione@postacert.difesa.it  ovvero  mediante  messaggio  di
posta elettronica - utilizzando esclusivamente un  account  di  posta
elettronica -  all'indirizzo  centro_selezione@esercito.difesa.it   -
compilando il campo relativo all'oggetto  indicando  il  concorso  al
quale partecipano (es. Istanza di riesame VFP 1 E.I. 2022  1°  Blocco
Cognome e Nome) corredata di copia per immagine (file in formato PDF)
della certificazione sanitaria rilasciata da una struttura  sanitaria
pubblica,  anche  militare,  o  privata  accreditata  con   il   SSN,
attestante  l'assenza  delle  imperfezioni/patologie  riscontrate  in
occasione degli accertamenti dei requisiti in questione,  nonche'  di
copia per immagine (file in formato PDF) di un  valido  documento  di
identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e  del  modulo
di notifica del provvedimento di inidoneita'. 
Non saranno ammesse istanze di riesame relative  a  provvedimenti
di inidoneita' attitudinale, di esclusione alle prove  di  efficienza
fisica e di esclusione  per  abuso  di  alcool  e  per  l'uso,  anche
saltuario  od  occasionale,  di  sostanze  stupefacenti  nonche'  per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze
trasmesse con modalita' diverse da quelle indicate  o  carenti  della
predetta certificazione sanitaria saranno considerate irricevibili. 
14. Il CSRNE, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso
atto della certificazione presentata, ove sussistano  le  condizioni,
provvedera'  a  convocare  il  candidato  al   fine   di   sottoporlo
all'accertamento dei requisiti psico-fisici da parte delle competenti
commissioni concorsuali di appello. 
Il giudizio riportato in quest'ultima  sede  e'  definitivo.  Nel
caso  di  confermata  inidoneita'  il  candidato  sara'  escluso  dal
reclutamento. In caso di idoneita' egli verra' inviato  dalle  stesse
commissioni mediche presso  il  Centro  di  Selezione  che  lo  aveva
dichiarato inidoneo (ovvero presso il Centro  di  Selezione  indicato
dalla Forza armata), per  il  completamento  degli  accertamenti  dei
requisiti  psico-fisici  e  attitudinali.  I  candidati  riconosciuti
idonei e collocati utilmente  nella  graduatoria  di  merito  saranno
incorporati con il primo  blocco  utile,  assumendone  la  decorrenza
giuridica. 
15.  I  candidati,  gia'  giudicati  idonei  da   non   piu'   di
trecentosessantacinque giorni a una selezione  psico-fisica  prevista
nel corso di una procedura di reclutamento della Forza  armata,  (che
non  sono  in  possesso   della   Certificazione   sanitaria   unica)
nell'ambito  della  quale  sono  stati  sottoposti  ad   accertamenti
specialistici e  strumentali,  alla  data  di  convocazione  per  gli
accertamenti psico-fisici, previa esibizione del modulo  di  notifica
di  idoneita'  comprensivo  del  profilo  precedentemente  assegnato,
devono essere sottoposti ai seguenti accertamenti: 
verifica dell'abuso abituale di alcool  in  base  all'anamnesi,
alla  visita  medica  diretta  e   alla   valutazione   degli   esami
ematochimici (gamma GT, GOT,  GPT  eMCV)  e  conferma  dell'eventuale
sospetto mediante ricerca ematica della CDT, con rinvio del candidato
a data utile per l'esecuzione  in  proprio  di  tale  accertamento  e
consegna del relativo referto alla commissione per  gli  accertamenti
psico-fisici e attitudinali; 
visita medica generale conclusiva. 
Le commissioni di  cui  all'allegato  B,  comma  1,  lettera  b),
giudicheranno inidonei i candidati che presentino tatuaggi aventi  le
caratteristiche di cui al precedente comma 5. 
All'atto della visita  medica  generale  devono  comunque  essere
prodotti i referti  degli  esami  previsti  al  precedente  comma  3,
lettera c) - limitatamente a GOT, GPT, gamma GT ed  emocromo  -  e  i
referti di seguito  elencati,  con  le  caratteristiche  indicate  al
precedente comma 6: 
referto test intradermico Mantoux o Quantiferon; 
referto drug  test  urine,  relativo  ad  amfetamine,  cocaina,
oppiacei e cannabinoidi; 
certificato di stato di buona salute conformemente all'allegato
C al presente bando; 
I  concorrenti  di  sesso  femminile  devono  altresi'   produrre
comunque i  referti  di  seguito  elencati,  con  le  caratteristiche
indicate al precedente comma 3: 
originale o copia conforme del referto del test di gravidanza; 
originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica.». 
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi  della
normativa  vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
Roma, 31 maggio 2022 
Il vice direttore generale: Venditti 

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